Contributi a fondo perduto COVID. Al via le domande dal 5 luglio

Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis. E’ quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, per i soggetti che stanno subendo maggiormente i contraccolpi della crisi da Covid 19.Il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) è finalmente operativo.Infatti, dopo l’erogazione avvenuta in automatico del contributo previsto per chi ne aveva già beneficiato con il precedente Decreto Sostegni, si attendeva l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta.L’Agenzia delle entrate, quindi, ha emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021 e pubblicato sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.Vediamo, più in dettaglio, come procedere per richiedere il sostegno, non prima di aver definito le linee generali dell’aiuto di cui si discute.

In cosa consiste il contributo “alternativo”

Innanzitutto, il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)- non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni.In alternativa, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo “alternativo”.Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo non vi vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:- la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Importi spettanti come contributo “alternativo”

Passando al calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”

Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.Come accennato, il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento e va utilizzata la predetta procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.

DECRETO SOSTEGNI BIS – NOVITA’ PER AZIENDE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”).

Di seguito le principali novità per imprese previste dal decreto.

Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.

In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.

La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.

È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse

È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.

Credito d’imposta locazioni 2021

Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Proroga del periodo di sospensione della riscossione

È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

Proroga moratoria per le Pmi

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Decreto sostegni – Novità per società

Di seguito si riepilogano le principali novità per le società previste dal decreto sostegni (D.L. n. 41/2021)

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

Slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

PROROGA CIG

Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

– fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;

– fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

BLOCCO LICENZIAMENTI

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

– fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;

– fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli addetti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) per i seguenti soggetti:

–  persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

– soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.