Contributi a fondo perduto COVID. Al via le domande dal 5 luglio

Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis. E’ quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, per i soggetti che stanno subendo maggiormente i contraccolpi della crisi da Covid 19.Il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) è finalmente operativo.Infatti, dopo l’erogazione avvenuta in automatico del contributo previsto per chi ne aveva già beneficiato con il precedente Decreto Sostegni, si attendeva l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta.L’Agenzia delle entrate, quindi, ha emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021 e pubblicato sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.Vediamo, più in dettaglio, come procedere per richiedere il sostegno, non prima di aver definito le linee generali dell’aiuto di cui si discute.

In cosa consiste il contributo “alternativo”

Innanzitutto, il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)- non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni.In alternativa, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo “alternativo”.Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo non vi vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:- la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Importi spettanti come contributo “alternativo”

Passando al calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”

Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.Come accennato, il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento e va utilizzata la predetta procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.

Legge di bilancio 2021 – novità per imprese

Lo scorso 30 dicembre è stata approvata definitivamente dal Senato la legge di Bilancio 2021. Il provvedimento, che in Gazzetta Ufficiale sarà indicato come L. 178 del 30.12.2020, è formato da 1.150 commi. Di seguito si elencano le novità principali per le imprese.

  • Piano Transizione 4.0. La nuova versione del credito d’imposta per i beni strumentali e per quelli legati alla digitalizzazione 4.0 parte, retroattivamente, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e sarà in vigore fino al 31.12.il 2022, con una proroga a giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro il 2022 pagando un acconto di almeno il 20%.
  • Bonus ricerca e formazione. Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione e design (con innalzamento dell’intensità) e del credito d’imposta per spese in formazione 4.0 (con allargamento delle spese ammissibili fino al 2022.
  • Mezzogiorno. Esonero parziale (30%) dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati per i lavoratori dipendenti: proroga automatica fino a giugno 2021; successivamente servirà l’autorizzazione Ue. Prorogato nel 2021 e nel 2022 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al Sud. In Parlamento è stata approvata la riduzione Ires del 50% per chi avvia investimenti nelle Zone economiche speciali.
  • Sgravi alle assunzioni. Arriva la decontribuzione al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35 e per quelle che assumono donne disoccupate, potenziando l’attuale incentivo (parziale) previsto nel 2012 dalla legge Fornero.
  • Taglio al cuneo. Reso strutturale l’incremento fino a 100 Euro netti al mese a favore dei 16 milioni circa di lavoratori con reddito entro i 40.000 Euro.
  • Altre 12 settimane di Cig. Estesa la rete di protezione sociale per le imprese e i lavoratori. La cassa integrazione Covid, gratuita per tutte le aziende, è incrementata di altre 12 settimane. Previsto anche il rifinanziamento della Cig per cessazione per gli anni 2021-2022.
  • Blocco dei licenziamenti. La manovra estende il blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 31.03.2021, confermando tuttavia alcune eccezioni.
  • Contratti a termine. Prorogata fino al 31.03.2021 la deroga alle causali del Decreto Dignità su rinnovi e proroghe dei contratti a tempo.
  • Imprenditoria femminile e Pmi creative. Sono istituiti un Fondo per l’imprenditoria femminile e un Fondo per il sostegno alle Pmi creative, ciascuno con 40 milioni in 2 anni, e un nuovo Fondo per l’intervento dello Stato nel capitale delle Pmi con 50 milioni nel primo anno per il settore aeronautico e 50 per le filiere della chimica verde, della componentistica per la mobilità elettrica e dell’energia da fonti rinnovabili.
  • Fondo di garanzia Pmi. La copertura al 90% e 100% è estesa fino a giugno 2021 ed è previsto uno stanziamento di 1,5 miliardi.
  • Riallineamento dei beni d’impresa. È previsto il riallineamento dei beni di impresa “immateriali privi di tutela giuridica”; sarà possibile riallineare i minori valori fiscali ai maggiori valori civilistici con fiscalità di favore anche per beni come l’avviamento.
  • Imu. Esenzione dalla prima rata Imu per i settori del turismo e dello spettacolo.
  • Pir – Piani individuali di risparmio. Credito d’imposta fino al 20% delle somme investite nei Pir-Pmi da parte delle persone fisiche residenti in Italia, in caso di perdite o minusvalenze realizzate da chi ha mantenuto l’investimento per almeno 5 anni.
  • Autonomi e partite Iva. Introdotto un ammortizzatore sociale, da 250 fino a 800 euro, in via sperimentale per il triennio 2021-2023 per i circa 300.000 autonomi della gestione separata Inps. Lo scopo è rendere strutturale la misura e allargarla a tutti i lavoratori autonomi e professionisti, ordinisti e non. Per tutte le partite Iva è istituito un fondo da un miliardo per l’esonero contributivo parziale nel 2021
  • Congedo paternità e assegno unico. Arriva l’assegno unico universale, unendo in un unico strumento, di cui potranno beneficiare anche gli autonomi, tutti i contributi che sono riconosciuti ai genitori con figli. Approvata anche alla proroga dell’assegno di natalità. Il congedo di paternità sale nel 2021 da 7 a 10 giorni.