NOVITA’ DECRETO RISTORI QUATER

Di seguito si riportano le principali novità previste dal decreto ristori quater

Proroga acconti imposte sui redditi del 30 novembre

L’art. 1, ai commi da 1 a 5, conferma la proroga degli acconti IRPEF, IRES e IRAP del 30 novembre

In particolare, il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP viene slittato:

(i) al 10 dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

(ii) al 30 aprile 2021 nei seguenti casi:

– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020;

– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati negli Allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa;

– per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato).

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) e dall’articolo 6 del D.L. Ristori bis.

Versamenti tributari e contributivi

Con l’art. 2 viene disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale), dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I versamenti sono sospesi anche:

(i) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;

(ii) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

– per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

– ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020);

– per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Presentazione della dichiarazione dei redditi

L’art. 3 proroga di 10 giorni – dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 – il termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi ed dell’IRAP.

Proroga delle definizioni agevolate

Il successivo art. 4, invece, interviene sull’art. 68, comma 3 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), rinviando al 1° marzo 2020 il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Ammissione ai ristori degli agenti di commercio

Con l’articolo 6 viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari 

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