Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

Il decreto agosto propone anche per l’anno 2020 quello che è divenuto un classico degli ultimi anni: la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nei territori dello Stato – che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24626 del c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.Novità interessante rispetto a quanto previsto dalle varie leggi che hanno previsto la rivalutazione (da ultimo la legge di Bilancio) è che la rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un di un unico criterio all’interno della medesima categoria) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui: a) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; b) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

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